Il mondo del non profit è ricchissimo di strutture organizzative tra le quali può risultare difficile orientarsi. Molte hanno nomi simili fra loro ma regolamentazioni ed ordinamenti differenti. Facciamo chiarezza su un ente non profit non conosciutissimo, ma dalle grandi potenzialità: le APS, cioè le Associazioni di Promozione Sociale.
Cosa vuol dire APS
APS sta per Associazione di Promozione Sociale. È un tipo di ente non profit caratterizzato da una struttura democratica che, come riferisce il Codice Civile per le Associazioni in generale, riunisce persone con uno scopo comune di natura ideale.
Deve essere composta da più di 7 persone fisiche o da almeno 3 APS.
Può anche avere come soci altri tipi di enti non profit, come fondazioni e comitati, ma questi non devono superare mai la metà dei soci.
Un’APS può avere, entro certi limiti, volontari e dipendenti. Può anche esercitare attività commerciali richiedendo la Partita IVA e iscrivendosi al REA, come accade per tutte le associazioni.
Non possono diventare APS associazioni o circoli con requisiti di ingresso discriminatori (anche di natura patrimoniale).
Attività delle Associazioni di Promozione Sociale
Come tutti gli enti del terzo settore, anche le APS devono prevalentemente svolgere attività di interesse generale e ideale, che accrescano il benessere dei soci e dei partecipanti all’APS.
Possono collateralmente:
- Effettuare raccolte fondi
- Attività commerciali (per la raccolta di fondi)
- Gestire del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare
- Somministrare cibi, bevande e organizzare viaggi e soggiorni di interesse per l’associazione (con iscrizione al REA).
Esistono comunque delle specifiche limitazioni da seguire per poter effettuare queste attività.
Creare un’Associazione di Promozione Sociale
Un’Associazione APS può essere costituita attraverso una scrittura privata registrata, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
L’atto costitutivo, come riferito nel Codice del Terzo Settore, deve contenere:
- l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
- la sede legale e il patrimonio iniziale;
- i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori;
- norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
- diritti e obblighi degli associati;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- la durata dell’ente, se prevista.
Lo statuto deve contenere le norme di funzionamento dell’ente e deve essere allegato all’atto costitutivo.
Potrebbe essere interessante anche sapere quanto costa costituire un’associazione di promozione sociale.
In generale, attualmente il costo di registrazione di un’APS è pari a 200 euro (per l’imposta di registro).
Non è necessario il pagamento delle marche da bollo perché questo tipo di non profit ne è esonerato.
Agevolazioni fiscali per le APS
Le Associazioni di Promozione Sociale possono godere di alcune agevolazioni.
Le erogazioni sono detraibili fino al 30%, per importi inferiori fino a 30.000 euro.
Le convenzioni con enti pubblici stipulate dopo il 1° gennaio 2018 sono esenti da bollo per le APS ma soggette a imposta di registro.
Dal 31 ottobre 2020 alcune regole e requisiti sullo statuto sono cambiate a causa della riforma del terzo settore.
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