L’impresa familiare è un modello aziendale fra i più diffusi in Italia.
Alcuni lo criticano duramente, altri lo considerano un grande valore distintivo per il paese.
Di certo, quello di azienda a conduzione familiare è un concetto economico molto eterogeneo, che include sia grandi multinazionali che piccole e medie imprese locali.
L’unico elemento cardine individuabile è il coinvolgimento del nucleo familiare nella gestione e nella proprietà dell’azienda.
Ma anche qui sono presenti numerose sfaccettature.
Vediamo nel dettaglio alcuni utili aspetti tecnici e anche fiscali riguardanti proprio questo modello aziendale.
Che cos’è l’impresa familiare: definizioni
Dal punto di vista normativo, l’impresa familiare è definita come quella “nella quale collaborano i familiari” e si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Questa definizione, come visibile, è molto ampia e risale alla riforma del Codice Civile del 1975, art. 230 bis.
Essendo molto generica ha determinato negli anni numerosi problemi interpretativi soprattutto per quanto riguarda il concetto di impresa coniugale e altri organismi con caratteri affini a questa.
E’ opinione comune ormai che l’azienda familiare resti comunque un’impresa individuale, con tutto ciò che comporta dal punto di vista legale e fiscale, anche se i collaboratori sono appunto i familiari.
Come e chi può costituire un’azienda familiare?
Questo tipo di azienda può essere costituito ex novo, cioè da zero, oppure effettuando la conversione di una ditta individuale a impresa familiare.
Per per questa procedura è opportuna (ma non necessaria e obbligatoria) la presenza di un notaio che può stilare un atto pubblico di costituzione o una scrittura privata autentica.
Come già accennato, la ditta di famiglia resta comunque un’impresa a carattere individuale, perciò all’interno del documento di costituzione dovranno essere specificati:
- L’attività svolta dall’imprenditore;
- Tutti i dati dei familiari che collaboreranno con l’imprenditore;
- I rapporti di parentela.
L’atto costitutivo deve in seguito essere trasmesso al registro delle imprese, recandosi entro un mese dalla nascita della ditta alla Camera di Commercio.
Ci sono alcuni casi in cui è possibile avviare un’impresa di famiglia senza la presenza del notaio, costituendo una ditta individuale tramite il supporto e la consulenza di un commercialista ed in seguito adottando comportamenti tali da rendere palese la nascita dell’azienda a gestione familiare.
Ciò però comporterà un trattamento fiscale, e delle agevolazioni, differenti in assenza dell’atto notarile.
Azienda a conduzione familiare: aspetti fiscali e ruoli
Dal punto di vista fiscale, esiste una regolamentazione specifica per la gestione e distribuzione del reddito prodotto dalla ditta di famiglia.
Il reddito annuale deve essere diviso fra l’imprenditore, titolare dell’impresa, e i familiari che con lui collaborano come da atto.
Le percentuali di suddivisione vengono decise principalmente sulla base delle prestazioni lavorative erogate, dai collaboratori insieme al titolare, ma non nell’atto costitutivo.
Ci sono comunque dei limiti a questa suddivisione: l’imprenditore deve detenere almeno il 51% del reddito totale dell’impresa familiare.
A chi spettano le decisioni?
Se la ditta è stata costituita con regolare atto notarile, il processo decisionale si svolge secondo il principio di maggioranza.
Non è quindi il titolare da solo a disporre degli utili o a decidere la cessazione o la gestione straordinaria dell’impresa.
Tutti i familiari possiedono un intrasferibile diritto decisionale.
Naturalmente esistono alcune eccezioni, ad esempio il caso in cui un partecipante non abbia piena capacità di agire.
Chi deduce i contributi INPS?
In caso di impresa familiare artigiana o commerciale è il titolare a versare i contributi previdenziali per sé e per i familiari che collaborano all’azienda di famiglia, salvo diritto di rivalsa.
A causa di ciò, sono i collaboratori che possono dedurre i contributi versati nel caso in cui l’imprenditore abbia esercitato il suo diritto di rivalsa previsto dalla legge.
In caso di impresa agricola familiare la situazione è invece più complessa.
Per questo tipo di azienda non esiste una disciplina fiscale specifica esplicita, perciò, come dichiarato dall’Agenzia delle Entrate, non è consentito il riconoscimento della deducibilità IRPEF dei contributi previdenziali , sia da parte dell’imprenditore agricolo che del familiare collaboratore.
E’ necessario specificare che in ogni caso l’iscrizione all’INPS è obbligatoria solo se il familiare svolge nell’impresa un’attività continuativa.
Per ulteriori approfondimenti: L’impresa Familiare – Massimo Dogliotti; Alberto Figone