Come già visto nel nostro articolo Che cos’è un’impresa familiare: alcuni aspetti tecnici e fiscali un’azienda di questo tipo è intuitivamente “quella nella quale collaborano i familiari”. Non abbiamo però approfondito un aspetto. Per vari motivi, da quelli economici e quelli prettamente personali, a volte può rendersi necessaria l’estinzione dell’impresa familiare o l’esclusione di un familiare-collaboratore dall’attività.
Vediamo come dovrebbero avvenire questi due processi e soprattutto per quali ragioni.
La gestione dell’azienda. Premessa
Il primo comma dell’art. 230 del Codice Civile attribuisce il diritto di decisione, a maggioranza, sulle scelte gestionali dell’azienda ai familiari lavoratori.
Nella norma sono elencate dettagliatamente le scelte decisionali alle quali ci si riferisce: tra queste rientra anche, con le dovute specifiche, anche quella di estinzione dell’impresa familiare o dell’esclusione di un parente – collaboratore dall’attività.
Estinzione dell’impresa familiare
Detto ciò, l’estinzione dell’impresa familiare può avvenire per due categorie di motivi:
- L’attività stessa dell’azienda viene meno;
- Cause altre.
Nel primo caso è piuttosto semplice comprendere che se l’attività non è più in essere debba cessare automaticamente anche il rapporto tra familiare-imprenditore e familiare-collaboratore.
Nel secondo caso è necessario analizzare la singola situazione ogni volta.
Altre cause dell’estinzione dell’impresa familiare possono essere ad esempio:
- morte del familiare-collaboratore;
- cessazione della prestazione di lavoro del collaboratore;
- trasferimento del diritto di partecipazione.
La cessazione del rapporto di lavoro da parte di un collaboratore-familiare può avvenire senza giusta causa anche se spesso si richiede l’onere di preavviso nei confronti dell’imprenditore.
Il termine dell’attività di impresa può avvenire inoltre in caso di morte del familiare-imprenditore.
In tal caso, anche se un parente dovesse proseguire l’attività dovrà costituire comunque un nuovo rapporto con i familiari appartenenti alla vecchia impresa.
Scioglimento del rapporto con il singolo partecipante
Anche le ragioni per la cessazione del rapporto con un solo partecipante all’impresa possono essere molteplici.
Lo scioglimento può avvenire per cause naturali, ad esempio la morte del lavoratore o sue ragioni legate all’età, salute, invalidità, o per un’altro motivo: la perdita della qualità di familiare.
Questo è forse uno degli aspetti più controversi relativamente alla gestione dell’impresa familiare.
Secondo alcuni, la perdita dello status di familiare non determinerebbe la decadenza dell’impresa o della singola collaborazione. Secondo altri invece verrebbero proprio meno le ragioni dell’azienda familiare.
Di fatto, l’interpretazione più diffusa oggi afferma che lo stato di familiare sia solo da considerare ” condizione soggettiva occorrente al momento della costituzione e non come presupposto indispensabile della vita dell’impresa”.
Ad ogni modo, nel caso di cessazione del rapporto, per decisione unilaterale o bilaterale, il familiare o ex familiare ha diritto alla liquidazione della sua quota di partecipazione.
Nell’articolo 230 bid C.C. è previsto che la liquidazione sia in denaro ma nulla esplicita che non possano esserci altre tipologie di accordi tra le parti.
La valutazione economica di questa partecipazione deve essere effettuata al momento stesso della cessazione del rapporto, non prima né dopo.
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