Si avvicina la scadenza per l’approvazione e deposito dei bilanci di esercizio 2018.
Per questa occasione, è bene ricordare che le società di minori dimensioni possono redigerlo in una forma particolare e semplificata: il bilancio in forma abbreviata.
Bilancio in forma abbreviata: definizione
Il bilancio in forma abbreviata è una forma particolare di bilancio, semplificata.
E’ disciplinato dall’art. 2435 bis c.c. e riguarda le società nazionali che non hanno superato per due esercizi consecutivi alcuni limiti dimensionali quali:
- Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro
- Dipendenti occupati, in media, durante l’esercizio: 50 unità
Tutti coloro che rientrano in questi requisiti possono redarre in maniera semplificata lo stato patrimoniale, il conto economico e l’eventuale nota integrativa.
Il bilancio in forma abbreviata cos’è ? Alcuni dettagli
Questo documento semplificato deve rispettare delle clausole generali che lo rendano chiaro e veritiero.
Queste clausole sono contenute nell’art.2423 del c.c. e sono dette prospetti di bilancio.
I prospetti anche se meno complessi rispetto alle altre forme richieste a società di dimensioni maggiori, riguardano ogni aspetto dell’attività di impresa: l’attivo patrimoniale, il passivo patrimoniale, il conto economico.
Nel bilancio in forma abbreviata attivo e passivo patrimoniali comprendono solo le voci con lettere maiuscole e numeri romani dell’articolo 2424 del c.c.
Possono essere incluse nella voce CII le voci A e D dell’attivo. Nella voce D può essere compresa anche la E del passivo. In entrambe (D e CII) possono poi essere indicate debiti e crediti esigibili oltre l’esercizio successivo.
Le società con bilancio abbreviato inoltre non devono necessariamente stendere il rendiconto finanziario e la relazione di gestione.
Il modello del bilancio abbreviato è applicato anche alle Micro-imprese, che hanno anche gli stessi limiti dimensionali.
Le micro-imprese però sono esonerate dalla stesura della nota integrativa, mentre le società descritte nell’articolo 2435-bis c.c. sono obbligate a redarla, anche se anche questa con grandi semplificazioni.
Bilancio abbreviato 2018: le scadenze
I termini per l’approvazione e il deposito del bilancio di esercizio 2018 si dividono in ordinari e straordinari e valgono per tutte le tipologie di società.
L’approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ordinariamente quest’anno dovrebbe avvenire entro il 30/04/2019 mentre quella straordinaria entro il 29/06/2019.
Il bilancio d’esercizio dovrà risultare depositato presso il registro delle imprese di riferimento del territorio entro 30 giorni dalla data di approvazione.
Per maggiori dettagli è buona prassi consultare il proprio commercialista di fiducia ed altri consulenti esperti.
Può essere d’aiuto anche il “Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese per la Campagna bilanci 2019”, messo a disposizione, nel proprio sito web, da Unioncamere.