Sin dall’inizio della sua applicazione, l’IVA, cioè l’imposta sul valore aggiunto, ha causato alcuni problemi interpretativi ed applicativi. Ciò soprattutto in alcuni settori: fra i produttori agricoli ad esempio.
L’assoggettamento al normale regime IVA europeo infatti causava difficoltà amministrative rilevanti ad alcuni tipi di produttori agricoli.
Per questo motivo le direttive comunitarie hanno concesso ai paesi membri la possibilità di prevedere dei regimi IVA speciali, agevolati.
Vediamo quelli previsti dalla legge italiana.
Definizione di imprenditore agricolo
I regimi fiscali esposti di seguito sono disponibili nella forma descritta solo per gli imprenditori agricoli. Ma come definisce la legge questi soggetti?
In origine la definizione di imprenditore agricolo era contenuta nell’art 2135 del codice civile.
Le nuove tecnologie hanno però determinato un cambiamento nell’attività agricola. Perciò, nel 2001, è stata emanata una nuova definizione: quella dell’art.1 del D.lgs .18 maggio 2001:
«È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».
Con questa legge sono state eliminate molte ambiguità. Questa maggiore chiarezza ha permesso di realizzare dei regimi IVA più funzionali alle reali attività amministrative dei differenti imprenditori agricoli.
IVA: cosa significa per un imprenditore agricolo
In passato l’imposta sul valore aggiunto poteva causare gravi problemi gestionali ad alcune tipologie di imprese agricole.
Per questo motivo è stato previsto per alcuni produttori agricoli un regime speciale, che per queste aziende costituisce in realtà il regime naturale IVA.
Sono previste anche altre formule; un regime di esonero per produttori agricoli con ridotto volume d’affari e un apposito regime forfettario di determinazione dell’imposta per le imprese che svolgono l’attività di agriturismo insieme alla produzione agricola.
Per alcuni soggetti resta naturalmente la possibilità di scegliere l’applicazione dell’IVA ordinaria.
Tipi di regimi IVA per produttori agricoli: a ciascuno il suo
Secondo l’articolo 34 del DPR n 633/72 l’imprenditore agricolo può adottare a scelta tre diversi tipi di regimi IVA: il regime IVA di esonero, il regime speciale, il regime ordinario.
Questi sono i più frequenti ed utilizzati.
Il regime IVA di esonero è quello naturale per gli imprenditori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7000 euro.
Il regime naturale per gli imprenditori agricoli con volume d’affari superiore a 7000 euro che effettuano cessione di prodotti di cui alla tabella A , parte I del DPR n. 633/72. Viene chiamato regime speciale.
L’ultimo il regime ordinario, è un regime adottabile per opzione, se si è produttori agricoli di beni non contenuti nella tabella A suddetta.
Come in ogni cosa esistono delle specifiche e delle eccezioni a questi regimi IVA.
Se vuoi saperne di più o hai bisogno di una consulenza dedicata contattaci per un appuntamento.